Spacciarsi in chat per un’altra persona, pur utilizzando solo un nickname di fantasia è reato penale. L’articolo 494 del Codice Penale, infatti, parla di “sostituzione di persona” per “procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona“. La pena massima è di un anno di reclusione. Il concetto è stato applicato ora anche alla messaggistica istantanea, in quanto una donna nel nostro paese è stata condannata per aver divulgato in chat il numero di cellulare della sua ex datrice di lavoro, spacciandosi per lei in un sito erotico di dating online.
La vittima, infatti, iniziò a ricevere mms a luci rosse, brevi messaggi di testo e telefonate a sfondo erotico di uomini in cerca di sesso, nonché insulti derivati dal suo stupore e dal suo diniego ad incontrare questi soggetti. Come ha sottolineato la Superma Corte: “Non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per nome non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità”.